Con l’ordinanza sindacale n. 6 dell’11 agosto 2025, il Comune di Orta Nova ha imposto il divieto assoluto di giochi con il pallone e attività simili in piazza Pietro Nenni, Largo Ex Gesuitico e altre aree pubbliche. Alla base del provvedimento – firmato dal sindaco Domenico Di Vito – le numerose segnalazioni di residenti che lamentavano disturbi, pericoli per l’incolumità e danni a beni di valore storico e artistico. La misura vieta non solo il calcio al pallone, ma anche qualsiasi gioco collettivo o individuale non autorizzato e le attività che comportano il lancio di oggetti potenzialmente pericolosi.
La seconda ordinanza: niente bici e monopattini nelle aree pedonali
Contestualmente, con l’ordinanza sindacale n. 5 (11 agosto 2025), l’amministrazione ha esteso i divieti anche alla micromobilità elettrica. Il provvedimento riguarda biciclette, monopattini, segway, hoverboard, monowheel e dispositivi simili, la cui circolazione è vietata nelle aree pedonali urbane. L’atto richiama il Codice della Strada e sottolinea come la presenza di tali mezzi, spesso condotti a velocità eccessive, rappresenti un serio rischio per i pedoni, soprattutto nelle zone frequentate da bambini e anziani.
Controlli e sanzioni
Entrambe le ordinanze affidano alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine il compito di vigilare sull’immediata applicazione dei divieti. Chi verrà sorpreso a violare le disposizioni rischia multe salate (fino a 500 euro), previste dal Codice della Strada e dalle leggi nazionali richiamate nei provvedimenti. Le sanzioni riguardano sia i giochi vietati nelle piazze sia la circolazione non autorizzata dei veicoli leggeri a due ruote nelle aree pedonali.
L’obiettivo: sicurezza e decoro
L’amministrazione comunale motiva i divieti con la necessità di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza dei pedoni e il decoro urbano, prevenendo comportamenti che negli ultimi mesi avevano generato proteste e situazioni di pericolo. Entrambe le ordinanze sono state pubblicate all’Albo Pretorio e, come previsto dalla legge, possono essere impugnate entro 60 giorni davanti al TAR o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.











