La seconda sezione del Tar Puglia ha bocciato la delibera di Giunta regionale n. 659/2023 sulla quota di compartecipazione delle famiglie nelle rette per le Rsa, disponendo l’annullamento dell’atto. Nella sentenza – presidente Orazio Ciliberti, estensore Giacinta Serlenga -, vengono sostanzialmente accolte le ragioni dei familiari dei pazienti. L’oggetto del giudizio riguardava l’applicazione dal primo luglio 2023 della “tariffa e la quota a carico del SSR previsti dalla delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1512/2020 per le RSA di mantenimento ex r.r. Puglia n. 4/2019, anche per i pazienti ricoverati prima del 1° ottobre 2022, nelle more dell”adozione dei provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento”. La tariffa in questione è stata ritenuta “molto più onerosa per gli utenti delle predette strutture”.
A ricorrere al giudice amministrativo sono stati i familiari degli ospiti di una struttura di Torricella, in provincia di Taranto, gestita dal Consorzio Domicare tramite la consorziata Nuova Luce società cooperativa sociale a.r.l. Secondo i ricorrenti, ci sarebbe stato un “consistente incremento della retta che versano mensilmente alla struttura stessa per effetto della deliberazione gravata, sia che i congiunti ricoverati siano anziani non autosufficienti, sia che siano soggetti affetti da demenza,, essendo in entrambi i casi la quota di compartecipazione a carico degli utenti passata dal 30% al 50%, con correlativa diminuzione della quota posta a carico del Servizio sanitario nazionale”.
La Regione Puglia si era opposta in giudizio. Tra le conclusioni alla base della decisione vengono sottolineati due aspetti dirimenti: “La tariffa per la prestazione dei servizi di cui si tratta è stata aumentata e – al tempo stesso – elevata la quota di compartecipazione a carico degli utenti in applicazione di disposizioni sulla riorganizzazione dell’offerta assistenziale allo stato inattuate, a fronte di prestazioni non modificate e di requisiti strutturali invariati; si è operata una – implicita – sommaria e non giustificata equiparazione tra RSA ex r.r. 3/2005 e RSA di mantenimento ex r.r. 4/2019, estendendo alla prima la tariffa e la quota di compartecipazione che la riforma del settore ha previsto per la seconda”.
“Pertanto – concludono i magistrati – il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullata la DGR n. 659/2023 gravata, con l’obbligo dell’amministrazione di avviare una nuova istruttoria sulla generale riclassificazione delle strutture”.












