
La Corte dei Conti chiude definitivamente l’inchiesta sull’ex Distretto Militare di Foggia. Salvi Fernando Biagini, Matteo Ercolino e Ferdinando Corvino, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Vaira. I tre, dirigenti pro tempore del Servizio Lavori pubblici del Comune di Foggia tra il 2000 e il 2015, erano finiti nell’occhio del ciclone per una vicenda attinente all’indebito accollo all’ente comunale nel corso di quegli anni, dei canoni delle utenze di energia elettrica, idrica e riscaldamento (formalmente intestate all’ente, ma adoperate dalle famiglie occupanti – talune, peraltro, pure abusivamente – l’ex caserma “Oddone”, un tempo adibita a distretto militare, in quanto sloggiate, nell’anno 1999, da un edificio ritenuto pericolante, ex “Scivar”).
Biagini, Ercolano e Corvino sono stati assolti in quanto, sin dal 1999 il Comune, nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa, ha scelto di destinare la Caserma Oddone al perseguimento di finalità abitative, decidendo inoltre di provvedere al pagamento delle utenze. Di conseguenza, i dirigenti succedutisi nel tempo hanno solo dato attuazione alla volontà politica formatasi all’epoca e ritenuta dal giudice non sindacabile in sede giurisdizionale.
I fatti
Si legge in sentenza che, “sulla base dell’informativa del 14 ottobre 2015 della Guardia di Finanza di Foggia (resa nell’ambito di indagini condotte sotto la direzione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia) e della conseguente istruttoria, l’attore pubblico contestava ai convenuti un danno erariale pari a complessivi 482.142,61 euro”.
I giudici hanno ripercorso le varie tappe della vicenda, ricordando che, nel novembre del 1999, il Comune di Foggia, a seguito di ordinanza di sgombero di un immobile pericolante (successivamente abbattuto), per mezzo di un funzionario dell’Ufficio Tecnico (che agiva per delega del sindaco pro tempore) stipulava con l’allora Comando regionale militare – Direzione Genio Militare di Bari, un atto di concessione “provvisoria” dell’infrastruttura militare denominata “Caserma Oddone”, al fine di ospitare i tredici nuclei familiari destinatari del provvedimento di sgombero, con obbligo di restituzione dell’immobile dopo un anno (tanto è vero che l’Ufficio Demanio e Servitù Militari che aveva in carico la struttura, a decorrere dalla prima scadenza del termine annuale di occupazione provvisoria – vale a dire dal 2000 – e così via con cadenza pressoché annuale, ne richiedeva al Comune la restituzione).
Le famiglie di occupanti aumentavano via via nel corso degli anni, fino alla consistenza di venticinque nuclei (dagli originari tredici) nel 2007, come attestato da un verbale di sopralluogo dell’Agenzia del Demanio la quale, inoltre, accertava che, nonostante il titolo di permanenza delle famiglie fosse assolutamente “abusivo”, il Comune “provvedesse al pagamento delle spese di gestione degli occupanti l’immobile in questione, dotato di corrente elettrica e di impianto di riscaldamento centralizzato”. Gli inquilini, inoltre, non pagavano i tributi comunali sui rifiuti, né l’ente locale ne richiedeva il versamento.
L’ente avrebbe consentito, dall’anno 2000 ad “almeno” tutto il 2015, a decine di famiglie, alcune di queste dal “ricco curriculum criminale” di occupare abusivamente la Caserma Oddone, utilizzandola uti dominus (addirittura apponendo un alto cancello dotato di telecomando nel loro possesso esclusivo) e adibendola a quartier generale di attività criminali (spaccio di droga), senza sostenere o contribuire al pagamento di canoni locativi, delle imposte comunali e delle utenze domestiche, benché non fosse evidenziato un particolare disagio economico tale da evitare il pagamento dei canoni. Per i medesimi fatti ai dirigenti sono stati inizialmente contestati dalla competente Procura delle Repubblica i reati di truffa aggravata ai danni dello stato e peculato, in seguito derubricati ad abuso di ufficio e falsità ideologica.
Con ordinanza di dissequestro del dicembre 2016, il Tribunale penale di Foggia in sede di riesame, ha annullato il sequestro per equivalente disposto dal gip di Foggia nell’ottobre 2016 nei confronti dei dirigenti, per la complessiva somma di 360.961,56 euro suddivisa tra gli indagati in ragione del periodo di servizio prestato e in forza dei provvedimenti dirigenziali di liquidazione delle utenze rispettivamente emessi nel periodo in contestazione non coperto da prescrizione.
In particolare, Ercolino – estromesso dalle indagini penali solo in funzione dell’ormai intervenuta prescrizione penale – ha ricoperto l’incarico per il periodo 2001-2008, Corvino ha ricoperto l’incarico per il periodo dal 2008 al 2010, Biagini per il periodo 2011-2014, Potito Belgioioso per il periodo 2014-2015 (la sua posizione è però stata stralciata dalla pubblica accusa che lo ha ritenuto, condividendo le argomentazioni espresse dal giudice della cautela nell’ordinanza n. 111/2018, da un lato estraneo alla struttura fino all’aprile del 2014 – e perciò impossibilitato a conoscere la complessa vicenda relativa all’occupazione della ex Caserma –, dall’altra parte diligente una volta effettuata la ricognizione analitica delle utenze attive da cessare, avendo egli richiesto l’installazione di nuovi contatori per le singole utenze familiari di energia e acqua).
La decisione finale
“La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – si legge in sentenza –, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.34277 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara la prescrizione del diritto sotteso all’azione di cui al presente giudizio, per tutti i pagamenti effettuati fino al 31 maggio 2013 dai signori Ercolino, Corvino e Biagini”.
La Corte “respinge per il resto la domanda attorea e, per l’effetto assolve Biagini dagli addebiti ascrittigli in relazione al periodo non coperto da prescrizione; revoca il sequestro conservativo autorizzato nei confronti dei convenuti con decreto presidenziale del 22 maggio 2018, confermato in parte sia con ordinanza del giudice designato n. 111/2018, che con successiva ordinanza collegiale n. 122/2018, resa in sede di reclamo”.
Ordina, infine, ai competenti conservatori dei registri immobiliari “di cancellare, con esonero di responsabilità, la trascrizione di cui alle note e ai soggetti indicati in parte motiva; ai terzi debitori di svincolare qualsiasi somma sottoposta a sequestro (tra cui il comune di Foggia in relazione all’importo di € 25.075,00 riconosciuto al sig. Ercolino per rimborso spese legali in altro procedimento). Liquida in favore del convenuto Biagini, con oneri a carico del comune di Foggia, la somma di € 1.339,50 a titolo di rimborso spese legali, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge”.