“Lucro del privato e ulteriori oneri che sorgono dalla necessità di copertura dei tassi di interesse che il sistema creditizio imporrà all’imprenditore al fine di garantirgli la provvista finanziaria per la realizzazione del suo progetto” avrebbero arrecato un “evidente depauperamento a carico delle pubbliche finanze”.
Il Tar Puglia (presidente Orazio Ciliberti, estensore Alfredo Giuseppe Allegretta) con una sentenza ha bocciato il ricorso di Althea Spa contro la revoca del project financing stabilita con una delibera del direttore del Policlinico “Riuniti” di Foggia, Giuseppe Pasqualone, del 6 aprile 2023. Il partenariato pubblico privato, dal valore di 160 milioni di euro in 10 anni, voluto dall’allora dg Vitangelo Dattoli, riguardava il “complemento, l’allestimento e la gestione integrata dei comparti operatori del nuovo Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, comprensiva della manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia, nonché della realizzazione e gestione della nuova centrale di sterilizzazione e relativi servizi”.
Il progetto controverso
Il caso del PPI a Foggia fu oggetto di diversi interventi politici, culminati nella richiesta di chiarimenti in Regione: Dattoli preparò una relazione che sottopose al Consiglio regionale. La virata è arrivata con il nuovo vertice voluto da Emiliano, che ha bloccato la procedura attivata dopo la presentazione della proposta firmata dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Althea Spa e Steritalia Spa. Con una delibera, la 65 dell’1 luglio 2021, venivano approvati gli atti di una procedura aperta per l’affidamento mediante finanza di progetto di una concessione del valore stimato di 159.340.100 euro, per la durata di dieci anni ed otto mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’oggetto dell’articolato affidamento consisteva nella realizzazione, previa progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di completamento del blocco operatorio collocato al 6° piano del plesso ospedaliero che ospita il Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU), nonché dei lavori di realizzazione della centrale di sterilizzazione (CDS), nella messa a disposizione di apparecchiature ed arredi, nella fornitura di dispositivi medici, presso il DEU (5° e 6° piano) e la CDS, nella messa a disposizione dello strumentario chirurgico per l’intero presidio ospedaliero, nell’espletamento del servizio integrato DEU, a sua volta suddiviso in tre sottoservizi, ossia servizio dispositivi, servizio intelligenza artificiale, servizio sanificazione, del servizio integrato CDS ed, infine, del servizio integrato apparecchiature. “Secondo le previsioni contenute nel piano economico finanziario (PEF) – riportano i magistrati – redatto dal promotore ed allegato alla lex specialis, l’investimento a carico del concessionario sarebbe ammontato ad 20.924.456 euro, oltre IVA, mentre il pagamento del canone annuo (canone di disponibilità) gravante sull’amministrazione concedente sarebbe stato pari ad 15.530.341 euro annui, oltre IVA. In particolare, il canone era costituito per 45,94% da componenti fisse, e per il restante 54,06% da componenti variabili, o parzialmente variabili”. Alla gara partecipò solo il promotore Althea (in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con la Steritalia S.p.A), pertanto la commissione giudicatrice formulò la proposta di aggiudicazione.
La revoca di Pasqualone
Dopo le sollecitazioni di Althea per l’affidamento definitivo, a marzo del 2023, Giuseppe Pasqualone avviava la procedura per la revoca della gara, motivandola così: “Il radicale mutamento della situazione di fatto rispetto ai presupposti in base ai quali è stata ritenuta ‘fattibile e quindi accettabile’ la proposta ad iniziativa privata, impone a questa Azienda di rivedere le proprie determinazioni, anche in ragione delle mutate condizioni economiche-finanziarie (…). L’accurata e ponderata valutazione della proposta, comparata alle risorse finanziarie attualmente nella disponibilità di questo Policlinico, il cui Bilancio presenta preoccupanti perdite di esercizio ha evidenziato la non convenienza di procedere ad una aggiudicazione sulla base della proposta di codesta Società e del relativo PEF, quest’ultimo, peraltro, predisposto nelle annualità 2020 – 2021 in un contesto sociale ed economico ben diverso da quello attuale”.
In particolare, nella nota inviata alla Spa si prospettava che “il bilancio di previsione 2023 evidenzia già in partenza un risultato negativo e risorse insufficienti per far fronte al notevole incremento dei costi di gestione”, che “l’assunzione del gravoso onere derivante dall’aggiudicazione della procedura di gara (canone annuale pari a 15.774.669 euro circa, oltre IVA) comporterebbe la non sostenibilità della spesa in totale violazione dei principi contabili e costituzionali sopra richiamati” e che tale aggravio economico sarebbe derivato anche dalla pressione inflazionistica e dal conseguente aumento dei tassi di interesse, che avrebbe determinato “ulteriori nuovi oneri che graverebbero irrimediabilmente su questa Azienda”. Perciò, il Policlinico , d’intesa con la Regione Puglia, optò per l’inserimento degli interventi di completamento strutturale delle sale operatorie del DEU nella programmazione triennale dei lavori pubblici.
Il ricorso di Althea
La società privata ha sostenuto che “non risponde al vero che la proposta di partenariato sarebbe stata economicamente e finanziariamente insostenibile e, senza contestare l’analisi economico finanziaria esposta nel provvedimento impugnato, affermava che l’attuazione della proposta avrebbe generato ricavi annuali ben maggiori rispetto al canone annuo che l’Azienda dovrebbe corrispondere al RTI. E inoltre che “non vi era alcuna certezza” sul fatto che il Policlinico potesse “accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere”. Ma tutto questo rientra nelle valutazioni tecniche e nella discrezionalità dell’amministrazione pubblica, pertanto i giudici hanno respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, ritenendoli in parte inammissibili ed in parte infondati.