Nessuna illegittimità nel decreto con il quale il 14 ottobre dello scorso anno, il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cerignola per presunto condizionamento della criminalità organizzata locale; stessa cosa per tutti gli atti precedenti e successivi. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco Franco Metta. I giudici, pur riconoscendo che il decreto contestato “in realtà si fonda su una motivazione estremamente sintetica, rinviando alla allegata relazione del Ministro dell’Interno nonché alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2019”, nella lunga sentenza si sono soffermati punto per punto sulla relazione della Commissione di accesso.
Alla luce di quanto ricostruito, per il Tar “si può affermare che la penetrazione della criminalità organizzata in vari settori di attività del Comune, è ragionevolmente conseguente a fenomeni di condizionamento degli organi dell’amministrazione comunale, ma che sono pur sempre rilevanti ai fini di determinare lo scioglimento ai sensi dell’art. 143 TUEL”. In più, secondo i giudici, “il ricorrente non ha allegato né dimostrato azioni concrete ed in fatto con cui l’Amministrazione è andata contro gli interessi della criminalità organizzata, limitandosi ad enumerare una serie di iniziative compendiatesi solo in mere esternazioni formali”. La conclusione è che “le Amministrazioni resistenti abbiano fatto buon governo delle norme e dei principi giurisprudenziali richiamati, ragione per cui il ricorso va respinto”. (In alto, il Comune di Cerignola; nei riquadri, Metta e il prefetto di Foggia, Grassi)