L’Unioncamere ha ricevuto in queste ore la comunicazione ufficiale del direttore generale della sezione per il Mercato, la Concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mise, l’avvocato Mario Fiorentino, sulla interpretazione dell’articolo 10, comma 7 delle legge del 29 dicembre 1993 sui limiti di mandato dei consiglieri camerali, alla luce della nuova riforma camerale, emanata dall’ex Ministro Calenda.
Era stato proprio l’organismo che riunisce tutte le Camere di Commercio a chiedere delucidazioni sul decreto per meglio comprendere chi potesse essere eletto sia come consigliere sia come presidente nei vari rinnovi camerali in Italia. Nel caso di specie, a Foggia, il presidente Fabio Porreca, avendo assolto già per tre mandati a degli incarichi (2 mandati consiliari e uno da presidente), con una interpretazione stringente della norma non avrebbe potuto più ambire ad un secondo mandato alla guida dell’Ente.
“Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data di insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte”, è quanto recita l’articolo 13, comma 1-bis del decreto legge 172/2017. Con questa scelta il legislatore ha cristallizzato un assetto che differenzia il limite del rinnovo dei consiglieri camerali rispetto a quelli previsti dalla precedente norma, la 580/1993 per la Giunta Camerale e per il presidente introducendo un distinto ed autonomo divieto di rinnovo alla carica di consigliere. Il divieto di ricoprire per più di tre volte la carica di consigliere, come si legge nel parere del Mise, è in vigore dal 6 dicembre 2017 ed è riferibile al sistema delle Camere di Commercio risultante dalla riforma del 2016 delineato dal decreto dell’agosto 2017, che ha stabilito il numero di 60 Cciaa in Italia.
Il direttore nella sua missiva è chiaro. E scrive: “In considerazione del principio generale di cui all’’articolo 51 della Costituzione, esportabile anche al sistema della rappresentanza camerale, secondo cui la condizione di eleggibilità deve essere pienamente garantita, nonché della regola generale di applicazione pro futuro di una disposizione legislativa che non abbia portata meramente intepretativa l’Ufficio legislativo ritiene che per tutte le Camere di commercio elencate ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13 comma 1-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, numero 148, nel testo risultante della legge di conversione del 4 dicembre 2017, numero 172, non vadano computati i mandati svolti prima della riforma, negli camerali di cui al precedente assetto”.
Ebbene, Porreca è ricandidabile per la guida del Palazzo della Cittadella dell’Economia e del parlamentino camerale. Questa “novità” d’agosto potrebbe sovvertire alcuni patti che erano stati già siglati dalle categorie produttive nelle settimane estive e che vedevano in Damiano Gelsomino, attuale numero uno di Confcommerio, il presidente designato, con l’appoggio “storico” anche di Confindustria. L’imprenditore di Svicom, corteggiato da moltissimi partiti politici per le amministrative foggiane, preferisce mantenere il riserbo sulla questione.
Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle associazioni datoriali che rappresentano le imprese iscritte al registro camerale è scaduto lo scorso 23 luglio 2018, il termine perentorio per la risposta alle eventuali richieste del responsabile del procedimento di integrare la documentazione irregolare presentata è pari a 10 giorni dalla richiesta. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il segretario generale o il facente funzioni fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e i documenti regolarmente acquisiti. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati. Tale scadenza è stata già superata lo scorso 22 agosto 2018. Il Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione individua le organizzazioni e le associazioni tra cui ripartire i seggi e il numero dei componenti che ciascuna può designare, sulla base del grado di rappresentatività, notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni ed associazioni che hanno effettuato validamente la trasmissione dei dati e richiede la designazione del rappresentante dei liberi professionisti individuato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna assegnati, entro 30 giorni dalla notifica del decreto concernente la rappresentatività. I nominativi dovranno essere inviati a Bari entro il 21 ottobre 2018. A questo punto il Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, nei 10 giorni successivi alle designazioni, nomina con apposito decreto i componenti del Consiglio e ne stabilisce la data di insediamento. Che saranno in carica quindi entro il 31 ottobre. Solo allora si potrà procedere alle trattative per le candidature a presidente e alla sua elezione.