La Corte Federale d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B. La motivazione: “Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Foggia Calcio S.r.l. avverso il verbale del Consigli Direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 7.3.2018 – si legge nel comunicato ufficiale della FIGC -. Accerta e dichiara che l’entità della sanzione di cui all’art. 2.21 del Capo III del Codice di Autoregolamentazione va determinata in relaziona alla specificità ed alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto, nel caso di specie l’esclusione della ripartizione della mutualità del Foggia Calcio S.r.l. va contenuta nel periodo intercorrente fra il 7.3.2018 e il 18.5.2018. Dispone restituirsi la tassa reclamo”.